CONVENZIONE QUADRO TRA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA E CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO PER L’ACCESSO ALLA PRATICA NOTARILE IN CONCOMITANZA CON L’ULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN GIURISPRUDENZA in vigore dal 17.10.2022
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1) Legge 16 febbraio 1913 n. 89 Sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili
Titolo II – Capo I – Della nomina dei notari.
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3) Convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia e il Consiglio Notarile distrettuale di Pavia, Vigevano e Voghera sul tirocinio per l’accesso alla professione notarile in concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza
CONVENZIONE SUL TIROCINIO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE NOTARILE IN CONCOMITANZA CON L’ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA
tra
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia
con sede in Pavia – Strada Nuova, 65, C.F. 80007270186
in persona del Direttore, Professor Ettore Dezza, nato a
il
residente a
e
il Consiglio Notarile distrettuale di Pavia, Vigevano e Voghera
con sede in Pavia – Via Defendente Sacchi n. 8, C.F. 80016550180
in persona del Presidente, Notaio Roberto Borri, nato a Gaglianico il 5 maggio 1954, residente a Pavia, in via Rusconi n. 8
Visti
– l’art. 5, comma 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili), nella parte in cui dispone che: «L’iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l’iscrizione all’ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall’iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell’ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi»;
– l’art. 8 del regio decreto 19 settembre 1914 n. 1326 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l’ordinamento del notariato e degli archivi notarili), che così dispone: «Il tempo della pratica si computa dal giorno della iscrizione nel registro dei praticanti. La pratica deve essere effettiva e continua. Per proseguirla, nel caso d’interruzione, il praticante deve far constare al Consiglio notarile i motivi per i quali la interruppe; e, qualora siano questi riconosciuti a lui non imputabili, gli sarà tenuto conto della pratica fatta precedentemente. La pratica si ha per interrotta se il praticante abbia cessato di frequentare lo studio del notaro, anche ad intervalli, per due mesi; e soltanto per un mese, ove si tratti di funzionario dell’ordine giudiziario, o di avvocato o procuratore in esercizio. A dimostrare la continuità della pratica, i funzionari dell’ordine giudiziario e gli avvocati e i procuratori in esercizio debbono esibire al Consiglio notarile ogni mese, e gli altri praticanti ogni due mesi, analogo certificato del notaro presso cui compiono la pratica. A cura del segretario del Consiglio notarile si annota il detto certificato nel registro dei praticanti a tergo della matrice. Il tempo della pratica si prova mediante certificato del notaro presso cui questa fu compiuta, vistato dal presidente del Consiglio notarile. Il certificato, dopo che ne sia fatta annotazione nel registro dei praticanti, è restituito all’interessato»;
– l’art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali), emanato a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che dispone: «Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti»;
– la Convenzione quadro stipulata il 7 dicembre 2016 tra Ministero della Giustizia, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Consiglio Nazionale del Notariato, in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, al fine di consentire lo svolgimento dei primi sei mesi di tirocinio per l’accesso alla professione notarile in concomitanza con l’ultimo anno del Corso di Laurea in Giurisprudenza.
Considerata
– la necessità di creare un reale ed effettivo collegamento fra il contesto universitario e quello lavorativo-professionale, attraverso un dialogo più intenso e diretto fra mondo accademico ed attività notarile;
– l’importanza di garantire la tutela dell’interesse generale connesso all’esercizio della funzione notarile;
– l’esigenza di far acquisire ai giovani una più immediata conoscenza culturale e metodologica tendente ad ottimizzare i tempi di accesso all’esercizio della professione di notaio;
– la funzione della pratica notarile, che deve essere continua ed effettiva come richiesto dal citato art. 8 del regolamento notarile, e che si sostanzia in un periodo durante il quale il praticante deve acquisire le cognizioni di ordine teorico e pratico indispensabili per una effettiva indagine critico-conoscitiva della professione ai fini di un corretto esercizio della medesima;
– la circostanza che presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università è istituito ed attivato il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza;
– la necessità di dare attuazione alla Convenzione quadro stipulata il 7 dicembre 2016 tra Ministero della Giustizia, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Consiglio Nazionale del Notariato, al fine di consentirne l’applicazione da parte del Dipartimento e del Consiglio.
Le parti convengono
Articolo 1
Definizioni
- Ai fini e per gli effetti della presente convenzione si intende per:
- a) “convenzione quadro”: la convenzione quadro, stipulata il 7 dicembre 2016 tra Ministero della Giustizia, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Consiglio Nazionale del Notariato, in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, al fine di disciplinare l’anticipazione di un semestre del tirocinio in concomitanza con l’ultimo anno del Corso di Laurea in Giurisprudenza;
- b) “tirocinio”: la pratica per l’accesso alla professione notarile, di cui all’articolo 5, comma 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, all’articolo 8 del regio decreto 19 settembre 1914 n. 1326 ed all’art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
- c) “studenti tirocinanti”: gli studenti ammessi all’anticipazione di un semestre della pratica notarile;
- d) “Consiglio”: il Consiglio Notarile del distretto di Pavia;
- e) “notaio”: il notaio presso il cui studio professionale si svolge il tirocinio;
- f) “Università”: l’Università degli Studi di Pavia;
- g) “Dipartimento”: il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia;
- h) “Corso di laurea”: il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.
Articolo 2
Oggetto
- La presente convenzione attua la Convenzione quadro, al fine di consentire agli studenti iscritti al Corso di Laurea del Dipartimento di svolgere presso i notai del distretto notarile di Pavia i primi sei mesi di tirocinio per l’accesso alla professione notarile, in concomitanza con l’ultimo anno del Corso stesso.
Articolo 3
Condizioni per l’ammissione
- Possono essere ammessi allo svolgimento dei primi sei mesi di tirocinio per l’accesso alla professione notarile in concomitanza con l’ultimo anno del Corso di laurea, come meglio specificato dall’art. 2, primo comma, della convenzione quadro, coloro che ne facciano richiesta, secondo le modalità che seguono.
- L’ammissione allo svolgimento anticipato del tirocinio richiede che lo studente sia in regola con gli esami di profitto del corso di Laurea frequentato e quindi che abbia superato tutti gli esami di profitto dei primi quattro anni del Corso di laurea al quale è iscritto. Il superamento di tali esami dovrà risultare da autocertificazione da allegare alla domanda di iscrizione nel registro dei praticanti.
Articolo 4
Frequenza dei corsi universitari e della pratica notarile
- Il tirocinio dovrà svolgersi secondo modalità idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari.
- Lo studio notarile deve essere frequentato in modo effettivo per almeno 200 ore nell’arco dei sei mesi, con una frequenza di almeno otto ore alla settimana, distribuite su almeno due giorni settimanali. La programmazione di dettaglio dell’orario settimanale può essere concordata, in maniera diversa, in sede distrettuale ed in base a specifiche esigenze di studio e frequenza universitaria.
- Al fine di agevolare l’anticipazione di un semestre del tirocinio, il Consiglio si impegna a fornire ai propri iscritti adeguate informazioni in merito ed a trasmettere al Dipartimento, entro il 1° settembre di ogni anno, un elenco dei notai disponibili ad ospitare nei propri studi professionali gli studenti tirocinanti. Gli studenti avranno facoltà di scegliere il Notaio di riferimento nell’ambito dell’elenco predisposto; in caso di mancata scelta l’assegnazione dello studente al Notaio di riferimento verrà compiuta dal Consiglio Notarile.
Il Notaio scelto direttamente dallo studente tirocinante può declinare la propria disponibilità, adeguatamente motivando.
- Il numero massimo dei tirocinanti ammessi a svolgere in contemporanea il tirocinio presso un notaio è di tre, secondo i criteri fissati dall’art. 6, terzo comma, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, secondo il quale “Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’Albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l’attività professionale del richiedente e l’organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell’ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante”.
Articolo 5
Attività del tirocinio ed obblighi del tirocinante
- Il tirocinio, in conformità ai contenuti della professione, consisterà fra l’altro:
1) nell’assistere ai preliminari colloqui delle parti con il notaio, in funzione degli atti da stipularsi da parte di quest’ultimo, se consentito dalle parti e ritenuto del caso dal notaio;
2) nello studio delle problematiche di natura formale e sostanziale, funzionale all’apprendimento delle tecniche redazionali di predisposizione di atti notarili;
3) nello studio di questioni e soluzioni di carattere tributario;
4) in esercitazioni nella redazione e compilazione integrale di schemi-tipo di atti notarili;
5) nell’assistere alla ricerca ed analisi dei titoli di provenienza che si accompagnano alle ispezioni ipo-catastali;
6) negli approfondimenti dottrinali, giurisprudenziali, di tecniche redazionali;
7) nell’organizzazione dello studio, a seconda del vario atteggiarsi delle esigenze di lavoro e della clientela;
8) nell’apprendimento della cura e tenuta del repertorio notarile;
9) nella presenza in sede di stipula degli atti notarili, al fine di comprendere il ruolo del notaio nell’esercizio della sua funzione di adeguamento della volontà delle parti alle norme di legge, salve eccezioni valutate dal notaio.
- Il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste secondo le indicazioni del notaio ospitante; ad osservare le regole proprie dell’attività notarile e le norme in materia di igiene e sicurezza; a mantenere il riserbo con riguardo a dati, informazioni od elementi di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del tirocinio.
- Il notaio ospitante provvede a trasmettere al Consiglio Notarile apposita relazione scritta al termine del semestre di tirocinio, sottoscritta anche dal tirocinante, dalla quale risultino con chiarezza e completezza i momenti nei quali il praticante è stato in studio nel semestre, gli atti ai quali abbia potuto assistere, le questioni di diritto più importanti affrontate, gli atti alla preparazione dei quali abbia potuto contribuire, le altre attività di formazione generale svolte.
Articolo 6
Referenti organizzativi
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia e il Consiglio Notarile di Pavia nominano ciascuno un referente organizzativo per l’attivazione ed il coordinamento dei tirocini. Il referente organizzativo nominato dal Consiglio notarile è preferibilmente scelto tra i componenti dello stesso Consiglio.
I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.
In caso di mancata scelta di cui al precedente art. 4, terzo comma, da parte del tirocinante, il referente organizzativo del Consiglio Notarile procede ad assegnare al tirocinante il Notaio di riferimento.
Nel corso del tirocinio possono essere previsti momenti di verifica in ordine all’attività dello studente tirocinante, da parte del referente organizzativo del Consiglio Notarile.
Articolo 7
Collaborazione didattica
Il Consiglio Notarile si impegna a dare ampia diffusione agli studenti tirocinanti circa le iniziative formative attivate durante il periodo di tirocinio, anche in coordinamento con le Scuole di Notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del Notariato.
Il Consiglio si impegna ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le proprie iniziative formative.
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia si impegna ad informare gli studenti, in merito alle offerte formative e ai percorsi finalizzati all’accesso alla professione notarile.
Articolo 8
Trattamento dei dati personali
- I dati personali raccolti in esecuzione della presente convenzione sono trattati esclusivamente per le finalità proprie della convenzione stessa, anche con modalità automatizzate. Tali dati, esclusivamente in forma anonima, possono essere comunicati per fini statistici a soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 9
Durata e rinnovo
- La presente convenzione ha la durata di un anno, a decorrere dal 7 dicembre 2017, e verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno due mesi prima della scadenza.
Articolo 10
Disposizioni finali
- Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni di legge, di regolamento e della convenzione quadro nonché delle loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
- Le parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell’offerta formativa universitaria e, in particolare, del corso di laurea; e, se del caso, per sopravvenute indicazioni/interpretazioni, anche ministeriali.
Pavia, lì
Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
Il Presidente del Consiglio Notarile distrettuale